Protocollo sicurezza covid: la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con il DPCM del 24 Aprile 2020,  in previsione della riapertura di numerose attività commerciali, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” (c.d. Protocollo sicurezza Covid) emanato il 14 marzo 2020.

Le imprese alle quali il DPCM del 24 Aprile ha consentito la possibilità di riprendere l’attività produttiva, o più in generale, le aziende che abbiano presentato istanza al Prefetto competente per territorio, al fine di ottenere la concessione per riaprire in deroga l’attività produttiva, dovranno adottare tutte le misure previste dal Protocollo Sicurezza covid per garantire la salute dei propri lavoratori.

Oltre alle già diffuse e applicate regole anticontagio previste dal DPCM dell’ 11 Marzo 2020, ossia:

a) applicazione del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; c) sospensione attività dei reparti non indispensabili per la produzione; d) incentivazione alla sanificazione dei luoghi di lavoro

 Le Aziende, a seguito della riapertura prevista per la data del  4 Maggio, dovranno rispettare le seguenti ulteriori misure anticontagio all’interno dei luoghi di lavoro.

  • INFORMAZIONE. L’azienda ha l’obbligo di informare i propri dipendenti attraverso l’utilizzo tutte le misure che riterrà più idonee (depliants, avvisi, ecc.). L’informazione dovrà avere il seguente contenuto:
  1. obbligo di rimanere al proprio domicilio se si ha una temperatura superiore i 37.5 gradi;
  2. consapevolezza della possibilità di rimanere in azienda o non poterci entrare in caso di presenza di sintomi influenzali;
  3. impegno nel rispettare tutte le disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro per accedere in Azienda;
  4. informazione tempestiva in caso di presenza di sintomi influenzali.
  • INGRESSO IN AZIENDA. I lavoratori, prima dell’accesso in azienda, potranno essere sottoposti a misurazione della temperatura. Nel caso in cui questa sia superiore a 37.5 °, non sarà consentito loro l’accesso e potranno momentaneamente essere isolati.
  • INGRESSO DI FORNITORI. I datori di lavoro, secondo quanto previsto dal Protocollo Sicurezza covid, devono prevedere delle procedure di ingresso e di uscita mediante percorsi differenziati, al fine di limitare il contatto con i lavoratori. I conducenti di mezzi, laddove possibile, devono rimanere all’interno del proprio mezzo. Il datore di lavoro, inoltre, deve limitare l’accesso a visitatori esterni.
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA. Il Protocollo di sicurezza sul lavoro, stabilisce che il datore di lavoro organizzi la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Il datore di lavoro, infatti, deve garantire la pulizia a fine turno, la sanificazione periodica di tastiere, di schermi e di mouse tanto negli uffici quanto nei reparti produttivi.
  • PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. L’azienda fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi igienizzanti. I detergenti igienizzanti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche attraverso l’istallazione di dispenser in punti facilmente individuabili.
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Considerata l’emergenza sanitaria, il Protocollo sicurezza, oltre alle precauzioni igieniche personali sopra indicata, prevede la possibilità di fornire le mascherine durante lo svolgimento delle attività lavorative a tutti i dipendenti. Tali dispositivi di protezione, devono essere utilizzati, soprattutto laddove gli spazi aziendali non consentano la distanza minima di un metro tra dipendenti. In questi ultimi casi è necessario anche l’utilizzo di guanti, tute, occhiali, ecc. .
  • GESTIONE SPAZI COMUNI. L’accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi, ecc.) è contingentato. Occorre prevedere una continua ventilazione dei locali, uno stanziamento limitato nel tempo e il mantenimento di un metro di distanza tra le persone. E’ prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.
  • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazioni, Trasferte, Smart Work): Il Protocollo sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dai CCNL di categoria e con riferimento a quanto già disciplinato dal DPCM dell’11 Marzo, attribuisce alle azienda la facoltà di disporre la chiusura di alcuni reparti della produzione e di rimodulare i livelli produttivi. L’azienda, al fine di diminuire al massimo i contatti tra dipendenti, può predisporre la turnazione dei lavoratori o utilizzare e favorire lo smart work per tutte quelle attività che possono svolgersi dal proprio domicilio.
  • ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI. Il Protocollo Sicurezza dei lavoratori, prevede la facoltà per il datore di lavoro, di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da limitare i contatti nelle aree comuni. Dove possibile, inoltre, il datore deve prevedere dei percorsi di ingresso e di uscita differenti.
  • RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE. Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere il più possibile limitati e previsti. Non sono ammesse riunioni in presenza, attività di formazione o più in generale eventi. Se imprescindibili e con carattere d’urgenza, sono ammesse riunioni con ridotta partecipazione.

Queste sono le principali misure introdotte e previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” (c.d. Protocollo sicurezza Covid), per la tutela della salute dei lavoratori.

Lo Studio Legale G. Romano, offre la propria consulenza ed assistenza per sostenere le Aziende nell’applicazione delle nuove disposizioni anti contagio.

Decreto legge “Cura Italia”. Proroghe e scadenze fiscali e amministrative (IMU – TARI – Rc Auto…)

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Corona Virus (c.d. COVID-19) che sta interessando il nostro Paese e più in generale il mondo intero, ha indotto il Governo italiano a pubblicare in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (c.d. CURA ITALIA).

In questo articolo proveremo ad illustrare in linea generale, quelle che sono le principali novità introdotte dal Decreto Cura Italia, con particolare attenzione alle misure che prevedono numerose proroghe per determinati ambiti.

Il D.l. 18/2020, si compone di 5 Titoli (ossia “capitoli“), ciascuno dei quali disciplina una specifica materia. Più precisamente troviamo:

Titolo I. Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Titolo II. Misure a sostegno del lavoro;

Titolo III. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;

Titolo IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;

Titolo V. Ulteriori disposizioni.

L’articolo odierno, come accennato si limiterà ad analizzare alcune delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” e “ulteriori disposizionipresenti del Decreto denominato Cura Italia.

In particolare faremo riferimento all’art. 68 del Titolo IV e all’art. 104 Titolo V.

– Cartelle di pagamento, Rottamazione ter e rateizzazioni, quali scadenze?

L’art. 68, disciplina la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Nella regione Sicilia, ricordiamo che l’agente preposto alla riscossione prende il nome di Riscossione Sicilia S.p.a. .

Il comma 1, stabilisce che in riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

E’ bene precisare che per entrate tributarie si intendono i pagamenti inerenti il bollo dell’automobile, la TARI, l’IMU, etc.. Inoltre, il Decreto Cura Italia, non prevede nessun rimborso di quanto già versato.

Dunque, secondo il testo normativo sono sospesi i termini dei pagamenti che scadono nel periodo compreso dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020. Ciò significa che i suddetti pagamenti devono avvenire entro il 30 giugno 2020.

  • Esempi pratici.

1) Ho ricevuto una cartella di pagamento (TARI, IMU o contributi INPS) con scadenza di pagamento il 21/03/2020.

  • In questo caso potrò beneficiare della sospensione ed effettuare il pagamento entro il 30 giugno.

2) Ho ricevuto una cartella di pagamento con scadenza il 25/02/2020.

  • In questo caso, considerata l’anteriorità della data, NON potrò beneficiare della sospensione e dunque dovrò pagare.

Il pagamento di tali somme, così come confermato anche dal sito istituzionale dell’agente di riscossione, può essere rateizzato. L’istanza di rateizzazione, tuttavia, onde evitare l’attivazione delle procedure di recupero previste dalla legge, deve essere presentata all’Agente (nel caso siciliano Riscossione Sicilia) entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Nel caso in cui sia già presente una rateizzazione, questa si considererà sospesa nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/05/2020.

Anche in caso di scadenza di rata della c.d Rottamazione – ter, questa viene considerata sospesa fino al 31 maggio 2020. Tuttavia, nessuna proroga attualmente è prevista per il 31/05/2020.

  • Esempi pratici.

1) La scadenza della rata prevista per il 28 Febbraio della Rottamazione- ter prevista per il 28 Febbraio, è stata differita?

  • SI, il Decreto ha posticipato tale scadenza al 31 Maggio 2020.

2) La scadenza della rata prevista per il 31 maggio della Rottamazione- ter è posticipata?

  • NO, alla data di pubblicazione del presente articolo, il Decreto non prevede nessuna proroga per la scadenza da pagare entro il 31 maggio 2020.

Si sottolinea, inoltre, che durante il periodo di sospensione, l’Agente di riscossione non procederà né a notificare nuove cartelle di pagamento, né all’attivazione delle procedure cautelari (es. fermi amministrativi, ipoteche, ecc.) o procedure esecutive (pignoramenti).

Per maggiori informazioni pratiche, vi suggeriamo il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sotto riportato.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/?fbclid=IwAR3r66aVTwbLUXVIdZvbY5OOL5e87606zI-szrK56j7b5MOO9MGsVeGobLM

– Revisione auto, carta d’identità, patente di guida, quali proroghe?

Il Decreto Cura Italia ha inciso, inoltre, sulle scadenze degli atti amministrativi e sulle autorizzazioni.

L’art. 104, ad esempio, disciplina la “proroga della validità dei documenti di riconoscimento“. Al comma 1 recita: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”

Più precisamente, di seguito indichiamo il calendario delle proroghe delle validità dei documenti:

  • CARTA D’ITENTITA’ e PATENTI DI GUIDA scaduti dal 17 Marzo 2020 sono validi fino al 31 Agosto 2020.

n.b. = la carta di identità valida per l’espatrio, segue la validità ordinaria del documento;

  • PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA, in caso di obbligo di visita medica, il permesso sarà valido fino al 15 giugno 2020;
  • FOGLIO ROSA, i documenti con scadenza nel periodo di sospensione sono prorogati al 30 giugno 2020;
  • PERMESSO DI SOGGIORNO con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile saranno validi fino al 15 giugno 2020.

Proroghe previste anche per la revisione del veicolo. Infatti, le revisioni scadute nel periodo di sospensione, o che scadono entro il 31 luglio 2020, sono prorogate fino al 31 ottobre 2020.

 

 – DOMANDE FREQUENTI:

 1. Ho la carta di identità scaduta, posso rinnovarla?

  • NO. Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020.

2. Posso guidare con la patente scaduta?

  • La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.

3. E’ stata prorogata la scadenza dell’assicurazione RC auto?

  • Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.

 ES: la polizza Rc ha scadenza il 02 aprile, posso rinnovarla, e quindi circolare, entro i 30 giorni successivi.

 

 

Studio Legale Guido Romano