La separazione personale dei coniugi
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Forme di separazione personale
La separazione personale dei coniugi è quello strumento che, a seguito dei conflitti all’interno della coppia, consente temporaneamente e in maniera transitoria di sospendere gli effetti giuridici del matrimonio a seguito dell’intervento del Tribunale.
L’ordinamento italiano, prevede diversi tipi di separazione:
- separazione consensuale;
- separazione giudiziale;
- separazione di fatto.
a) Separazione consensuale
La separazione consensuale è quello strumento che il legislatore italiano ha previsto per i coniugi che vogliono procedere di comune accordo alla separazione.
L’accordo, stipulato dalle parti con l’assistenza di un avvocato, deve disciplinare tutti i diritti circa il patrimonio, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole, l’assegnazione della casa coniugale e più in generale tutti i legami che intercorrono tra i coniugi.
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Procedimento
Una volta redatto l’accordo, l’avvocato procede al deposito del Ricorso presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente. Esperiti gli adempimenti di Cancelleria, si procede con la fissazione della data dell’udienza di comparizione.
All’udienza di comparizione, in cui i coniugi devono obbligatoriamente comparire, il Presidente del Tribunale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione.
In caso di esito favorevole della conciliazione, il Giudice redige un apposito verbale per annullare il procedimento di separazione.
In caso contrario, invece, in cui persiste la volontà di separarsi, il Giudice, controllata la legittimità dell’accordo, emana il Decreto di omologazione adottando gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti.
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Modifica accordi
L’accordo di separazione consensuale depositato in Tribunale, può essere modificato in qualsiasi momento anche dopo l’omologazione. Tale circostanza si verifica tutte le volte in cui sopraggiungano fatti nuovi che modificano le condizioni delle parti.
Le cause più ricorrenti sono riferite: al cambiamento delle condizioni economiche dei coniugi; alla perdita di lavoro.
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Caratteristiche
Il procedimento di separazione personale si caratterizza sia per la scarsa conflittualità tra le parti sia per la celerità e rapidità di ottenimento dell’omologa.
Infatti, una volta redatto e depositato il Ricorso, i coniugi si recheranno in Tribunale una sola volta, ossia per l’udienza di comparizione. Pertanto, i tempi di risoluzione sono relativamente ridotti.
Un’altro aspetto da non sottovalutare riguarda la conflittualità tra marito e moglie.
Tali conflitti, purtroppo, il più delle volte si ripercuotono sui figli, specialmente se minorenni.
Pertanto, laddove possibile e nel rispetto dei propri diritti, è sempre opportuno realizzare un primo tentativo per trovare un accordo.
b) Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è lo strumento con il quale il coniuge in conflitto con l’altro chiede al Tribunale l’emissione di una sentenza di separazione.
Si instaura, tutte le volte in cui, i coniugi non hanno trovato l’accordo circa l’affidamento dei figli della casa coniugale, o più in generale sulle questioni economiche.
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Procedimento
L’Avvocato del coniuge che vuole ottenere la sentenza di separazione giudiziale, deposita presso la Cancelleria del Tribunale competente il ricorso con la formulazione delle proprie richiesta.
La Cancelleria, svolti tutti i dovuti accertamenti, comunica la data dell’udienza di comparizione.
In tale udienza, il Presidente del Tribunale esperito il tentativo di conciliazione può emettere i provvedimenti urgenti. Tali provvedimenti, solitamente, riguardano la prole e/o l’aspetto economico.
Conclusasi la fase Presidenziale, si apre la fase Istruttoria, ossia la fase in cui gli avvocati delle parti nel corso delle diverse udienze, reclamano i diritti dei propri assistiti.
Il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi termina con l’emissione da parte del Tribunale di una sentenza di separazione.
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Caratteristiche
Il procedimento di separazione giudiziale, si caratterizza tanto per la durata del giudizio tanto per la conflittualità tra le parti. E’ bene precisare, tuttavia, che in qualsiasi momento del giudizio, il procedimento può essere trasformato da giudiziale in consensuale.
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Effetti particolari
Sia nel caso del procedimento di separazione consensuale che in quello di separazione giudiziale rimangono in capo ai coniugi alcuni particolari diritti.
Rimangono invariati i diritti di successione del coniuge superstite. Questi vengono meno nel caso di divorzio o nel caso di separazione con addebito.
Il coniuge superstite, inoltre, ha diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto TFR.
Tuttavia, in caso di separazione, si scioglie il regime di comunione legale. Pertanto successivamente alla separazione tutti gli acquisti effettuati rimangono nella sfera giuridica di chi li ha acquistati.
c) Separazione di fatto
La separazione di fatto, si realizza tutte le volte in cui i coniugi decidano di interrompere il rapporto matrimoniale allontanandosi dalla casa coniugale, senza particolari formalità.
La separazione di fatto, contrariamente alle altre due tipologie di separazione, non produce nessun effetto giuridico tra i coniugi.
Assegno di mantenimento
In linea generale, l’assegno di mantenimento viene corrisposto dal coniuge che possiede una capacità economica superiore nei confronti dell’altro coniuge. Tuttavia, negli ultimi anni, la Cassazione ha introdotto e modificato i criteri con i quali si stabilivano le condizioni per il versamento dell’assegno di mantenimento.
Pertanto, alla luce di ciò, non è possibile dare certezza in merito. Sarebbe infatti, opportuno analizzare singolarmente il caso per una completa e attenta analisi delle condizioni.
Affidamento dei figli
L’orientamento giurisprudenziale consolidato, prevede che l’affidamento spetti in maniera congiunta ad entrambi i genitori. Il legislatore, infatti, ha voluto tutelare il mantenimento dei rapporti tra la prole ed entrambi i genitori.
Sia nei procedimenti di separazione consensuale tanto in quelli giudiziali, la prole viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quella che un tempo fu la casa coniugale. Tuttavia, possono esservi delle esigenze particolari che inducano il Giudice ad emettere un provvedimento di affidamento esclusivo in capo ad un solo genitore.
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