Separazione e divorzio quali differenze?
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Separazione
Spesso, quando il rapporto matrimoniale si inclina, sentiamo parlare (erroneamente) i coniugi di voler chiedere immediatamente il divorzio. Infatti, quando la vita coniugale si caratterizza per la forte conflittualità e per l’impossibilità della convivenza, la coppia decide di porre fine al vincolo matrimoniale.
E bene precisare però, che prima di ottenere il divorzio, si deve procedere con la separazione.
L’ordinamento italiano, infatti, prevede inizialmente il procedimento di separazione (momento iniziale della crisi coniugale) e successivamente il divorzio (momento conclusivo e definitivo del rapporto matrimoniale).
Analizziamo in cosa consiste l’istituto della separazione personale dei coniugi.
– Cosa si intende per separazione?
La separazione è un rimedio temporaneo alla crisi matrimoniale. I coniugi, infatti, cessano di vivere sotto lo stesso tetto, pur tuttavia mantenendo lo status giuridico di coniuge.
La separazione, dunque, non pone fine al rapporto matrimoniale, ma si limita a sospenderne gli effetti sino ad un’eventuale riconciliazione o all’adozione di un provvedimento di divorzio emesso dal Tribunale.
Con la separazione, pertanto, vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà, i doveri di collaborare nell’interesse della famiglia e viene meno anche la comunione legale dei beni.
In alcuni casi, tuttavia, in considerazione di alcuni fattori (età, condizione sociale, reddito, ecc.) permane l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
Rimangono, ovviamente, in capo ad entrambi i “coniugi separati” gli obblighi di mantenere, educare ed istruire i figli.
Il Giudice può prevedere un assegno di mantenimento.
– Quali tipi di separazione esistono?
L’ordinamento italiano prevede in linea generale due tipologie di separazione legale:
- a) separazione consensuale; b) separazione giudiziale;
Per completezza, dobbiamo citare un terzo tipo di separazione, la c.d. “separazione di fatto“. Questa, però, contrariamente alle altre non produce effetti giuridici.
La scelta tra i due istituti dipende principalmente dalla conflittualità dei rapporti tra i due coniugi.
In caso di accordo tra i coniugi, in merito alla prole, alle questioni patrimoniali, all’abitazione e all’eventuale assegno di mantenimento, si propende principalmente per istruire una separazione consensuale. Contrariamente, in caso di conflittualità tra marito e moglie, si procederà con una separazione giudiziale.
La separazione, oltre alle cause che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza”, come ad esempio i costanti litigi, annovera anche le violazioni provenienti dal vincolo matrimoniale ( di coabitazione, di fedeltà, ecc). In questi casi si parlerà di separazione con addebito.
La separazione, dunque, ha un carattere transitorio che non scioglie definitivamente il vincolo del matrimonio, ma ne sospende temporaneamente gli effetti.
Divorzio
Il divorzio, a differenza della separazione, invece scioglie definitivamente il matrimonio.
Con il divorzio, infatti, vi è la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti perdono lo status di coniugi e acquisiscono quello di “ex coniugi”, potendo così contrarre nuove nozze. La donna, inoltre, a seguito della sentenza di divorzio perde il cognome dell’ex marito.
Con il divorzio i residui obblighi e doveri prodotti dal matrimonio vengono meno.
– Quali tipi di divorzio esistono?
Anche per il procedimento di divorzio, a seconda dei rapporti tra le parti, l’ordinamento italiano prevede:
- a) divorzio congiunto; b) divorzio giudiziale.
Si procederà con un divorzio congiunto, quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni da adottare per cessare il vincolo matrimoniale.
Viceversa, in caso di disaccordo, si procederà con un ricorso per divorzio giudiziale.
– Quando posso richiedere il divorzio?
Il divorzio, può essere richiesto, quando la separazione legale dei coniugi si è protratta per un periodo di tempo non inferiore ai 6 mesi, a seconda della presenza di determinate condizioni.
Si può procedere con il divorzio quando:
- separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
- separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
- separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.
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