Separazioni e divorzi dopo la riforma Cartabia.

 

La riforma Cartabia, ossia la riforma che ha apportato delle modifiche sostanziali anche in tema di processo civile, ha introdotto delle variazioni e delle innovazione inerenti i procedimenti di separazione e divorzio.

Le nuove previsioni normative, infatti, riguardano tanto le separazioni e i divorzi consensuali quanto i procedimenti di separazione e divorzi giudiziali. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dalla riforma.

 

Tra le principali innovazioni introdotte con la riforma vi è la riduzione dei tempi di durata del giudizio.

L’art. 473 bis .14 c.p.c., infatti, stabilisce che, dopo aver depositato l’atto introduttivo, il Presidente del Tribunale entro 3 giorni nomina il Giudice relatore al quale delega la gestione del procedimento. Il Giudice Adito, entro 90 giorni dal deposito del ricorso fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati dall’attore almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza al convenuto.

Con il Decreto di fissazione, il Giudice, inoltre, assegna un termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza.

In caso di notifica all’estero, l’udienza deve essere fissata entro 120 dal deposito del ricorso.

Pertanto, con l’attuazione dei termini sopra indicati, si dovrebbe giungere più celermente ad una pronuncia di separazione o divorzio congiunto.

  • Presenza di minori 

Nel caso di presenza di figli minori la riforma, introduce un’altra importantissima modifica, ossia la possibilità per il Giudice di ascoltare i minori stessi.

Il legislatore, infatti, soprattutto nei procedimenti per separazione o divorzio giudiziale, ha voluto offrire particolare attenzione e tutela al minore, che spesso, purtroppo, è vittima dei forti conflitti tra i genitori. Per attuare tale previsione il legislatore, con l’art. 473 bis 4 c.p.c., ha previsto l’obbligo di ascoltare i minori di 12 anni nelle cause di separazione e divorzio giudiziale, valutando le opinioni degli stessi in relazione alla maturità.

Nel caso di procedimenti consensuali tale previsione è facoltativa e si attua solo nel caso in cui il Giudice lo ritenga utile nell’interesse del minore stesso.

Sempre in relazione alla tutela della prole, il legislatore ha altresì previsto la redazione del c.d. piano genitoriale.

La riforma, infatti, mira a responsabilizzare i genitori nell’educazione e nella crescita della prole.

Il piano genitoriale, secondo il legislatore, deve contenere, in estrema sintesi, l’accordo sulle attività dei minori, sulle scelte educative, sugli interessi e sulle attitudini degli stessi, sugli orari e sui giorni di permanenza.

  • Unica domanda di separazione e divorzio

Un’altra innovazione prevista dall’art. 473 bis.51 c.p.c. della riforma riguarda la domanda di separazione e di divorzio consensuale. A seguito dell’entrata in vigore della riforma, infatti, sarà possibile prevedere la domanda congiunta di separazione e divorzio.

Dunque, le parti che depositano il ricorso di separazione consensuale, possono prevedere al suo interno anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, tuttavia, si attiverà una volta che la sentenza di separazione consensuale sia passata in giudicato.

Sul punto, tuttavia, è bene rilevare che tale previsione non viene ancora applicata in tutti i Tribunali. Attualmente molti palazzi di giustizia, infatti, stanno mettendo appunto la nuova formula dei procedimenti di separazione e divorzi adeguandosi alla riforma.

  • Situazione patrimoniale ed economica

In tema di situazione patrimoniale ed economica, inoltre, il legislatore ha previsto delle modifiche rispetto la precedente disciplina.

Mentre fino al 28 febbraio 2023 era obbligatorio depositare solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, con l’applicazione della riforma il legislatore ha previsto l’obbligo di produzione di ulteriore documentazione economica. Nello specifico l’art. 473 bis.12 prevede il deposito di:

  1. Dichiarazioni dei redditi degli ultime tre anni;
  2. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Lo Studio Legale G. Romano, offre consulenza ed assistenza per valutare l’azione legale più idonea da intraprendere al fine di tutelare gli interessi dei propri assistiti.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.