Separazioni e divorzi dopo la riforma Cartabia.

 

La riforma Cartabia, ossia la riforma che ha apportato delle modifiche sostanziali anche in tema di processo civile, ha introdotto delle variazioni e delle innovazione inerenti i procedimenti di separazione e divorzio.

Le nuove previsioni normative, infatti, riguardano tanto le separazioni e i divorzi consensuali quanto i procedimenti di separazione e divorzi giudiziali. Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dalla riforma.

 

Tra le principali innovazioni introdotte con la riforma vi è la riduzione dei tempi di durata del giudizio.

L’art. 473 bis .14 c.p.c., infatti, stabilisce che, dopo aver depositato l’atto introduttivo, il Presidente del Tribunale entro 3 giorni nomina il Giudice relatore al quale delega la gestione del procedimento. Il Giudice Adito, entro 90 giorni dal deposito del ricorso fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati dall’attore almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza al convenuto.

Con il Decreto di fissazione, il Giudice, inoltre, assegna un termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza.

In caso di notifica all’estero, l’udienza deve essere fissata entro 120 dal deposito del ricorso.

Pertanto, con l’attuazione dei termini sopra indicati, si dovrebbe giungere più celermente ad una pronuncia di separazione o divorzio congiunto.

  • Presenza di minori 

Nel caso di presenza di figli minori la riforma, introduce un’altra importantissima modifica, ossia la possibilità per il Giudice di ascoltare i minori stessi.

Il legislatore, infatti, soprattutto nei procedimenti per separazione o divorzio giudiziale, ha voluto offrire particolare attenzione e tutela al minore, che spesso, purtroppo, è vittima dei forti conflitti tra i genitori. Per attuare tale previsione il legislatore, con l’art. 473 bis 4 c.p.c., ha previsto l’obbligo di ascoltare i minori di 12 anni nelle cause di separazione e divorzio giudiziale, valutando le opinioni degli stessi in relazione alla maturità.

Nel caso di procedimenti consensuali tale previsione è facoltativa e si attua solo nel caso in cui il Giudice lo ritenga utile nell’interesse del minore stesso.

Sempre in relazione alla tutela della prole, il legislatore ha altresì previsto la redazione del c.d. piano genitoriale.

La riforma, infatti, mira a responsabilizzare i genitori nell’educazione e nella crescita della prole.

Il piano genitoriale, secondo il legislatore, deve contenere, in estrema sintesi, l’accordo sulle attività dei minori, sulle scelte educative, sugli interessi e sulle attitudini degli stessi, sugli orari e sui giorni di permanenza.

  • Unica domanda di separazione e divorzio

Un’altra innovazione prevista dall’art. 473 bis.51 c.p.c. della riforma riguarda la domanda di separazione e di divorzio consensuale. A seguito dell’entrata in vigore della riforma, infatti, sarà possibile prevedere la domanda congiunta di separazione e divorzio.

Dunque, le parti che depositano il ricorso di separazione consensuale, possono prevedere al suo interno anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, tuttavia, si attiverà una volta che la sentenza di separazione consensuale sia passata in giudicato.

Sul punto, tuttavia, è bene rilevare che tale previsione non viene ancora applicata in tutti i Tribunali. Attualmente molti palazzi di giustizia, infatti, stanno mettendo appunto la nuova formula dei procedimenti di separazione e divorzi adeguandosi alla riforma.

  • Situazione patrimoniale ed economica

In tema di situazione patrimoniale ed economica, inoltre, il legislatore ha previsto delle modifiche rispetto la precedente disciplina.

Mentre fino al 28 febbraio 2023 era obbligatorio depositare solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, con l’applicazione della riforma il legislatore ha previsto l’obbligo di produzione di ulteriore documentazione economica. Nello specifico l’art. 473 bis.12 prevede il deposito di:

  1. Dichiarazioni dei redditi degli ultime tre anni;
  2. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

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La separazione personale dei coniugi

Forme di separazione personale

La separazione personale dei coniugi è quello strumento che, a seguito dei conflitti all’interno della coppia, consente temporaneamente e in maniera transitoria di sospendere gli effetti giuridici del matrimonio a seguito dell’intervento del Tribunale.

L’ordinamento italiano, prevede diversi tipi di separazione:

  1.  separazione consensuale;
  2. separazione giudiziale;
  3. separazione di fatto.

a) Separazione consensuale

La separazione consensuale è quello strumento che il legislatore italiano ha previsto per i coniugi che vogliono procedere di comune accordo alla separazione.

L’accordo, stipulato dalle parti con l’assistenza di un avvocato, deve disciplinare tutti i diritti circa il patrimonio, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge più debole, l’assegnazione della casa coniugale e più in generale tutti i legami che intercorrono tra i coniugi.

 

  • Procedimento

Una volta redatto l’accordo, l’avvocato procede al deposito del Ricorso presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente. Esperiti gli adempimenti di Cancelleria, si procede con la fissazione della data dell’udienza di comparizione.

All’udienza di comparizione, in cui i coniugi devono obbligatoriamente comparire, il Presidente del Tribunale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione.

In caso di esito favorevole della conciliazione, il Giudice redige un apposito verbale per annullare il procedimento di separazione.

In caso contrario, invece, in cui persiste la volontà di separarsi, il Giudice, controllata la legittimità dell’accordo, emana il Decreto di omologazione adottando gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti.

 

  • Modifica accordi

L’accordo di separazione consensuale depositato in Tribunale, può essere modificato in qualsiasi momento anche dopo l’omologazione. Tale circostanza si verifica tutte le volte in cui sopraggiungano fatti nuovi che modificano le condizioni delle parti.

Le cause più ricorrenti sono riferite: al cambiamento delle condizioni economiche dei coniugi; alla perdita di lavoro.

 

  • Caratteristiche

Il procedimento di separazione personale si caratterizza sia per la scarsa conflittualità tra le parti sia per la celerità e rapidità di ottenimento dell’omologa.

Infatti, una volta redatto e depositato il Ricorso, i coniugi si recheranno in Tribunale una sola volta, ossia per l’udienza di comparizione. Pertanto, i tempi di risoluzione sono relativamente ridotti.

Un’altro aspetto da non sottovalutare riguarda la conflittualità tra marito e moglie.

Tali conflitti, purtroppo, il più delle volte si ripercuotono sui figli, specialmente se minorenni.

Pertanto, laddove possibile e nel rispetto dei propri diritti, è sempre opportuno realizzare un primo tentativo per trovare un accordo.

b) Separazione giudiziale

La separazione giudiziale è lo strumento con il quale il coniuge in conflitto con l’altro chiede al Tribunale l’emissione di una sentenza di separazione.

Si instaura, tutte le volte in cui, i coniugi non hanno trovato l’accordo circa l’affidamento dei figli della casa coniugale, o più in generale sulle questioni economiche.

 

  • Procedimento

L’Avvocato del coniuge che vuole ottenere la sentenza di separazione giudiziale, deposita presso la Cancelleria del Tribunale competente il ricorso con la formulazione delle proprie richiesta.

La Cancelleria, svolti tutti i dovuti accertamenti, comunica la data dell’udienza di comparizione.

In tale udienza, il Presidente del Tribunale esperito il tentativo di conciliazione  può emettere i provvedimenti urgenti. Tali provvedimenti, solitamente, riguardano la prole e/o l’aspetto economico.

Conclusasi la fase Presidenziale, si apre la fase Istruttoria, ossia la fase in cui gli avvocati delle parti nel corso delle diverse udienze, reclamano i diritti dei propri assistiti.

Il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi termina con l’emissione da parte del Tribunale di una sentenza di separazione.

 

  • Caratteristiche

Il procedimento di separazione giudiziale, si caratterizza tanto per la durata del giudizio tanto per la conflittualità tra le parti. E’ bene precisare, tuttavia, che in qualsiasi momento del giudizio, il procedimento può essere trasformato da giudiziale in consensuale.

 

  • Effetti particolari

Sia nel caso del procedimento di separazione consensuale che in quello di separazione giudiziale rimangono in capo ai coniugi alcuni particolari diritti.

Rimangono invariati i diritti di successione del coniuge superstite. Questi vengono meno nel caso di divorzio o nel caso di separazione con addebito.

Il coniuge superstite, inoltre, ha diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto TFR.

Tuttavia, in caso di separazione, si scioglie il regime di comunione legale. Pertanto successivamente alla separazione tutti gli acquisti effettuati rimangono nella sfera giuridica di chi li ha acquistati.

c) Separazione di fatto

La separazione di fatto, si realizza tutte le volte in cui i coniugi decidano di interrompere il rapporto matrimoniale allontanandosi dalla casa coniugale, senza particolari formalità.

La separazione di fatto, contrariamente alle altre due tipologie di separazione, non produce nessun effetto giuridico tra i coniugi.

Assegno di mantenimento

In linea generale, l’assegno di mantenimento viene corrisposto dal coniuge che possiede una capacità economica superiore nei confronti dell’altro coniuge. Tuttavia, negli ultimi anni, la Cassazione ha introdotto e modificato i criteri con i quali si stabilivano le condizioni per il versamento dell’assegno di mantenimento.

Pertanto, alla luce di ciò, non è possibile dare certezza in merito. Sarebbe infatti, opportuno analizzare singolarmente il caso per una completa e attenta analisi delle condizioni.

Affidamento dei figli

L’orientamento giurisprudenziale consolidato, prevede che l’affidamento spetti in maniera congiunta ad entrambi i genitori. Il legislatore, infatti, ha voluto tutelare il mantenimento dei rapporti tra la prole ed entrambi i genitori.

Sia nei procedimenti di separazione consensuale tanto in quelli giudiziali, la prole viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quella che un tempo fu la casa coniugale. Tuttavia, possono esservi delle esigenze particolari che inducano il Giudice ad emettere un provvedimento di affidamento esclusivo in capo ad un solo genitore.

 

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Separazione e divorzio quali differenze?

Separazione

Spesso, quando il rapporto matrimoniale si inclina, sentiamo parlare (erroneamente) i coniugi di voler chiedere immediatamente il divorzio. Infatti, quando la vita coniugale si caratterizza per la forte conflittualità e per l’impossibilità della convivenza, la coppia decide di porre fine al vincolo matrimoniale.

E bene precisare però, che prima di ottenere il divorzio, si deve procedere con la separazione.

L’ordinamento italiano, infatti, prevede inizialmente il procedimento di separazione (momento iniziale della crisi coniugale) e successivamente il divorzio (momento conclusivo e definitivo del rapporto matrimoniale).

Analizziamo in cosa consiste l’istituto della separazione personale dei coniugi.

– Cosa si intende per separazione?

La separazione è un rimedio temporaneo alla crisi matrimoniale. I coniugi, infatti, cessano di vivere sotto lo stesso tetto, pur tuttavia mantenendo lo status giuridico di coniuge.

La separazione, dunque, non pone fine al rapporto matrimoniale, ma si limita a sospenderne gli effetti sino ad un’eventuale riconciliazione o all’adozione di un provvedimento di divorzio emesso dal Tribunale.

Con la separazione, pertanto, vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà, i doveri di collaborare nell’interesse della famiglia e viene meno anche la comunione legale dei beni.

In alcuni casi, tuttavia, in considerazione di alcuni fattori (età, condizione sociale, reddito, ecc.) permane l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

Rimangono, ovviamente, in capo ad entrambi i “coniugi separati” gli obblighi di mantenere, educare ed istruire i figli.

Il Giudice può prevedere un assegno di mantenimento.

– Quali tipi di separazione esistono?

L’ordinamento italiano prevede in linea generale due tipologie di separazione legale:

  1. a) separazione consensuale; b) separazione giudiziale;

Per completezza, dobbiamo citare un terzo tipo di separazione, la c.d. “separazione di fatto“. Questa, però, contrariamente alle altre non produce effetti giuridici.

La scelta tra i due istituti dipende principalmente dalla conflittualità dei rapporti tra i due coniugi.

In caso di accordo tra i coniugi,  in merito alla prole, alle questioni patrimoniali, all’abitazione e all’eventuale assegno di mantenimento, si propende principalmente per istruire una separazione consensuale. Contrariamente, in caso di conflittualità tra marito e moglie, si procederà con una separazione giudiziale.

La separazione, oltre alle cause che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza”, come ad esempio i costanti litigi, annovera anche le violazioni provenienti dal vincolo matrimoniale ( di coabitazione, di fedeltà, ecc). In questi casi si parlerà di separazione con addebito.

La separazione, dunque, ha un carattere transitorio che non scioglie definitivamente il vincolo del matrimonio, ma ne sospende temporaneamente gli effetti.

Divorzio

Il divorzio, a differenza della separazione, invece scioglie definitivamente il matrimonio.

Con il divorzio, infatti, vi è la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le parti perdono lo status di coniugi e acquisiscono quello di “ex coniugi”, potendo così contrarre nuove nozze. La donna, inoltre, a seguito della sentenza di divorzio perde il cognome dell’ex marito.

Con il divorzio i residui obblighi e doveri prodotti dal matrimonio vengono meno.

– Quali tipi di divorzio esistono?

 Anche per il procedimento di divorzio, a seconda dei rapporti tra le parti, l’ordinamento italiano prevede:

  1. a) divorzio congiunto; b) divorzio giudiziale.

Si procederà con un divorzio congiunto, quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni da adottare per cessare il vincolo matrimoniale.

Viceversa, in caso di disaccordo, si procederà con un ricorso per divorzio giudiziale.

– Quando posso richiedere il divorzio?

 Il divorzio, può essere richiesto, quando la separazione legale dei coniugi si è protratta per un periodo di tempo non inferiore ai 6 mesi, a seconda della presenza di determinate condizioni.

Si può procedere con il divorzio quando:

  1. separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  2. separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
  3. separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970.

 

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