Protocollo sicurezza covid: la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il DPCM del 24 Aprile 2020, in previsione della riapertura di numerose attività commerciali, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” (c.d. Protocollo sicurezza Covid) emanato il 14 marzo 2020.
Le imprese alle quali il DPCM del 24 Aprile ha consentito la possibilità di riprendere l’attività produttiva, o più in generale, le aziende che abbiano presentato istanza al Prefetto competente per territorio, al fine di ottenere la concessione per riaprire in deroga l’attività produttiva, dovranno adottare tutte le misure previste dal Protocollo Sicurezza covid per garantire la salute dei propri lavoratori.
Oltre alle già diffuse e applicate regole anticontagio previste dal DPCM dell’ 11 Marzo 2020, ossia:
a) applicazione del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; c) sospensione attività dei reparti non indispensabili per la produzione; d) incentivazione alla sanificazione dei luoghi di lavoro
Le Aziende, a seguito della riapertura prevista per la data del 4 Maggio, dovranno rispettare le seguenti ulteriori misure anticontagio all’interno dei luoghi di lavoro.
- INFORMAZIONE. L’azienda ha l’obbligo di informare i propri dipendenti attraverso l’utilizzo tutte le misure che riterrà più idonee (depliants, avvisi, ecc.). L’informazione dovrà avere il seguente contenuto:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio se si ha una temperatura superiore i 37.5 gradi;
- consapevolezza della possibilità di rimanere in azienda o non poterci entrare in caso di presenza di sintomi influenzali;
- impegno nel rispettare tutte le disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro per accedere in Azienda;
- informazione tempestiva in caso di presenza di sintomi influenzali.
- INGRESSO IN AZIENDA. I lavoratori, prima dell’accesso in azienda, potranno essere sottoposti a misurazione della temperatura. Nel caso in cui questa sia superiore a 37.5 °, non sarà consentito loro l’accesso e potranno momentaneamente essere isolati.
- INGRESSO DI FORNITORI. I datori di lavoro, secondo quanto previsto dal Protocollo Sicurezza covid, devono prevedere delle procedure di ingresso e di uscita mediante percorsi differenziati, al fine di limitare il contatto con i lavoratori. I conducenti di mezzi, laddove possibile, devono rimanere all’interno del proprio mezzo. Il datore di lavoro, inoltre, deve limitare l’accesso a visitatori esterni.
- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA. Il Protocollo di sicurezza sul lavoro, stabilisce che il datore di lavoro organizzi la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Il datore di lavoro, infatti, deve garantire la pulizia a fine turno, la sanificazione periodica di tastiere, di schermi e di mouse tanto negli uffici quanto nei reparti produttivi.
- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. L’azienda fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi igienizzanti. I detergenti igienizzanti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche attraverso l’istallazione di dispenser in punti facilmente individuabili.
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Considerata l’emergenza sanitaria, il Protocollo sicurezza, oltre alle precauzioni igieniche personali sopra indicata, prevede la possibilità di fornire le mascherine durante lo svolgimento delle attività lavorative a tutti i dipendenti. Tali dispositivi di protezione, devono essere utilizzati, soprattutto laddove gli spazi aziendali non consentano la distanza minima di un metro tra dipendenti. In questi ultimi casi è necessario anche l’utilizzo di guanti, tute, occhiali, ecc. .
- GESTIONE SPAZI COMUNI. L’accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi, ecc.) è contingentato. Occorre prevedere una continua ventilazione dei locali, uno stanziamento limitato nel tempo e il mantenimento di un metro di distanza tra le persone. E’ prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazioni, Trasferte, Smart Work): Il Protocollo sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dai CCNL di categoria e con riferimento a quanto già disciplinato dal DPCM dell’11 Marzo, attribuisce alle azienda la facoltà di disporre la chiusura di alcuni reparti della produzione e di rimodulare i livelli produttivi. L’azienda, al fine di diminuire al massimo i contatti tra dipendenti, può predisporre la turnazione dei lavoratori o utilizzare e favorire lo smart work per tutte quelle attività che possono svolgersi dal proprio domicilio.
- ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI. Il Protocollo Sicurezza dei lavoratori, prevede la facoltà per il datore di lavoro, di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da limitare i contatti nelle aree comuni. Dove possibile, inoltre, il datore deve prevedere dei percorsi di ingresso e di uscita differenti.
- RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE. Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere il più possibile limitati e previsti. Non sono ammesse riunioni in presenza, attività di formazione o più in generale eventi. Se imprescindibili e con carattere d’urgenza, sono ammesse riunioni con ridotta partecipazione.
Queste sono le principali misure introdotte e previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” (c.d. Protocollo sicurezza Covid), per la tutela della salute dei lavoratori.
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