Alcoltest illegittimo senza avvocato

Nulla la violazione amministrativa e il relativo reato, se il conducente non sia stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il relativo avviso, infatti, deve essere comunicato all’interessato prima di procedere con l’accertamento mediante etilometro, ove l’autorità giudiziaria ritenga vi sia uno stato di alterazione del conducente stesso.

Il principio sopra esposto, è stato più volte sancito dalla Suprema Corte. Già con la sentenza n. 5396/2015, gli Ermellini avevano precisato che l’avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere dato solo quando l’organo di polizia procedente, sulla base delle circostanze di fatto, ritenga possibile uno stato di alterazione del conducente.

Recentemente, sul punto, la Corte di Cassazione sez. penale, con la pronuncia n. 6529/2018, ha confermato l’obbligo di avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p., laddove vi siano degli elementi che possano far ritenere all’organo procedente, un possibile stato di alterazione del conducente.

Il nostro Studio, sulla base della giurisprudenza sopra elencata, ha impugnato un verbale elevato ad un conducente palermitano per violazione dell’art. 182, com. 2 del C.d.S. .

Nel caso di specie, il conducente, era stato sottoposto all’etilometro, senza che l’autorità giudiziaria lo informasse della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia nell’espletamento della procedura di controllo.

Orbene, con la sentenza n. 2224/2018, il Giudice di Pace di Palermo ha accolto il ricorso presentato dal nostro Studio, annullando tutte le sanzioni inflitte al conducente, ossia, l’ammenda pecuniaria e la sottrazione dei punti dalla patente. Il Tribunale adito, ha dunque, annullato il verbale impugnato e restituito la patente al conducente.

Per completezza, ricordiamo, che i verbali in questione devono essere impugnati entro 30 giorni dalla notifica.

 

Lo Studio Legale Romano, offre consulenza per analizzare singolarmente ogni caso e laddove vi siano i presupposti presentare i relativi ricorsi.

 

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Articolo su Palermo Today

1 commento
  1. FERRARA ROSARIO dice:

    CI STANNO CONTEMPORANEAMENTE DUE PROBLEMI, CHE VANNO ANALIZZATI SEPARATAMENTE…
    – LA PRESENZA DELLO STATO DI ALTERAZIONE… chi opera il controllo agisce per routine o per reali segnali di inadeguatezza alla guida? nel primo caso, si trova davanti a persona presumibilmente lucida, nel secondo caso si trova davanti a persona presumibilmente incapace di essere tutore PRO TEMPORĒ di se stesso… SOLO NEL SECONDO CASO LA PRESENZA DI UN “TERZO” APPARE NECESSARIA…
    – L’ ACCERTAMENTO IN QUANTO TALE… in base al principio costituzionale della presunzione di innocenza, NESSUN ACCERTAMENTO, IN QUANTO ACCERTAMENTO, COSTITUISCE ELEMENTO DI INCRIMINAZIONE! sono semmai gli esiti dell’ accertamento a poterlo diventare… dato che l’ avvocato DIFENSORE suppone la presenza di un contenzioso, fino alla incriminazione o alla contestazione amministrativa appare figura di tutela, ma ridondante, fatto salvo quanto scritto prima…
    appare quindi, per come riportato dal giornale, che trattasi di pronunciamento effettuato su caso singolo, e che non costituisca IPSO IVRĒ un precedente per altre situazioni similari…

    vale sempre il criterio, in base a principî di mutuo aiuto, che se nell’ abitacolo ci fosse un parente stretto del conducente, tale persona ne potrebbe rappresentare gli interessi nelle ore della fase di alterazione e la presenza dell’ avvocato potrebbe non essere necessaria sull’ immediato…

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