Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio).

Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto “gratuito patrocinio”) è un istituto giuridico previsto nell’ordinamento italiano. E’ stato istituito con il D.P.R. n. 115 del 2002, e stabilisce che un cittadino può avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale (qualora sia indagato, imputato, condannato, persona offesa, o parte civile, ecc.), per un processo civile, amministrativo, contabile o tributario. 

Il patrocinio a spese dello Stato, ha lo scopo di attuare l’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

Al fine di garantire l’accesso al diritto di difesa ed essere rappresentata in giudizio, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. 

 

– CHI PUO’ ESSERE AMMESSO: Requisiti per accedere al gratuito patrocino.

Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, i seguenti soggetti:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
  • i soggetti il cui reddito imponibile sia inferiore ad € 11.493,82.

Per essere ammessi al patrocinino a spese dello Stato, dunque, è necessario che il richiedente abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).Inoltre, se il richiedente fa parte di un nucleo familiare, (convivente, sposato, figli, ecc.), il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

 

– ECCEZIONI riguardanti il Reddito del richiedente:

Eccezione 1: Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es. separazioni giudiziali).

Eccezione 2: Nel processo penale, ossia per il gratuito patrocinio penale, il limite di reddito per la richiesta del gratuito patrocinio è elevato a 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

 

– COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le modalità in cui il cittadino può ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio sono due.

La prima si ha quando, il richiedente, si rivolge al proprio difensore di fiducia (ossia un avvocato scelto personalmente, o il proprio avvocato), iscritto nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato. In questo caso sarà compito del difensore procedere con la compilazione e l’invio dell’istanza al fine di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La seconda modalità, invece, si verifica quando il cittadino, sprovvisto di difensore di fiducia, deve recarsi presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,e in questo caso,egli stesso procederà alla compilazione e al deposito dell’istanza. L’interessato nominerà un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

 

– INFORMAZIONI GENERALI/ Domande e risposte frequenti:

  • In caso di ammissione al gratuito patrocinio, quanti avvocati posso nominare?

– In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legge stabilisce che il richiedente possa nominare UN solo avvocato.

  • Posso richiede il gratuito patrocinio per le questioni stragiudiziali?

– NO. Il patrocinio a spese dello Stato copre le spese di giustizia e gli onorari dell’avvocato solo nel corso dei procedimenti civili, penali, tributari e di volontaria giurisdizione.

  • Che differenza c’è tra il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio?

– La difesa d’ufficio è garantita ad ogni cittadino indipendentemente dal reddito e l’avvocato che si occuperà dell’assistenza legale sarà nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero. In questo caso, le spese e gli onorari del difensore saranno a carico dell’imputato.

– Con il gratuito patrocinio, invece, il cittadino può scegliere personalmente a quale avvocato affidarsi tra quelli iscritti negli specifici elenchi.

  • Posso essere condannato alle spese di soccombenza pur essendo ammesso al gratuito patrocinio?

– SI. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.

 

L’Avv. Guido Romano è iscritto nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.