Amministratore di sostegno: costi, poteri e procedura
La Legge n. 6 del 9 gennaio del 2004, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto giuridico dell’Amministratore di Sostegno.
L’Amministratore di Sostegno è il soggetto che viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza abituale.
I compiti e la funzione dell’Amministratore.
Il compito principale dell’Amministratore è di assistere, tutelare, sostenere e rappresentare il soggetto che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni di vita quotidiana.
Gli esempi classici di soggetti beneficiari di tale istituto possono essere individuati negli anziani, nei disabili fisici o psichici, negli alcolisti, nei tossicodipendenti, nei malati terminali, detenuti, ecc. .
La figura dell’Amministratore di Sostegno, dunque, è quella di “supporto” nella realizzazione delle attività quotidiane svolte dal beneficiario.
Il Decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare, individua gli atti che possono essere compiuti in nome e per conto del beneficiario e quelli che possono essere compiuti solo con l’assistenza dell’Amministratore.
L’Amministratore, infatti, deve svolgere la propria attività seguendo i bisogni e le esigenze del beneficiario.
L’Amministratore, dunque, nello svolgimento della propria attività, oltre a dover tener conto delle esigenze del beneficiario, deve compiere gli atti che sono indicati nel decreto di nomina.
Generalmente, nel ricorso per la nomina di ADS, vengono indicati tutti gli atti di ordinaria amministrazione ( acquisto beni di prima necessità, visite mediche specialistiche, richiesta di apertura c/c, ecc. .) per la quale si richiede l’apertura di tale procedimento. Vi sono, tuttavia, degli atti di straordinaria amministrazione, o più in generale atti complessi, che per la loro importanza richiedo l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. Tra questi, possiamo annoverare l’alienazione di beni, la costituzione di ipoteche, la rinuncia all’eredità, ecc. .
Doveri dell’Amministratore di Sostegno.
L’art. 410 c.c., disciplina i doveri dell’Amministratore di Sostegno. Secondo quanto previsto dalla normativa appena citata, l’AdS deve:
- a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- b) informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere;
- c) informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L’AdS, inoltre, secondo i tempi e le modalità previste dal Decreto di nomina, ha il dovere di informare il Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale del beneficiario, depositando relazioni o rendiconti delle spese sostenute.
Chi può essere nominato. Procedura di nomina AdS.
Può richiedere di essere nominato AdS, il coniuge che non sia separato legalmente, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, il convivente, o più genericamente il parente entro il quarto grado del beneficiario. Vi sono dei casi, tuttavia, in cui il Giudice può nominare una persona terza per lo svolgimento dell’attività di amministratore.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Ricorso Amministratore di Sostegno.
Il ricorso per richiedere la nomina di Amministratore di Sostegno, deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale competente territorialmente, ossia presso il Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza abituale.
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